Sentenza 145/1975 (ECLI:IT:COST:1975:145)
Massima numero 7889
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/75 B. CACCIA - TUTELA DELLA FAUNA NELLA REGIONE DELLE ALPI - INTERESSE GENERALE - SUA DISCIPLINA NEL R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 - CONNESSIONE CON "GLI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA" NON TRASFERITI ALLE REGIONI DEL D.P.R. N. 11 DEL 1972.
SENT. 145/75 B. CACCIA - TUTELA DELLA FAUNA NELLA REGIONE DELLE ALPI - INTERESSE GENERALE - SUA DISCIPLINA NEL R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 - CONNESSIONE CON "GLI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA" NON TRASFERITI ALLE REGIONI DEL D.P.R. N. 11 DEL 1972.
Testo
Questa Corte, con sentenza 9 giugno 1967, n. 71, osservo' che l'art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 aveva la sua ragion d'essere nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi, notoriamente di eccezionale valore e rarita'. La disciplina del menzionato art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 che di per se' rivela l'interesse generale dello Stato in tema di fauna della regione delle Alpi, e' connessa all'altra concernente "gli interventi per la protezione della natura", i quali dall'art. 4, lett. h, decreto 15 gennaio 1972, n. 11, non sono stati trasferiti alle Regioni, salvi gli interventi regionali che non contrastino con quelli dello Stato. Deve pertanto, escludersi che possa ritenersi trasferito alle Regioni, a termini della legge 16 maggio 1970, n. 281, il potere di delimitare i confini della zona faunistica alpina.
Questa Corte, con sentenza 9 giugno 1967, n. 71, osservo' che l'art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 aveva la sua ragion d'essere nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi, notoriamente di eccezionale valore e rarita'. La disciplina del menzionato art. 5 T.U. n. 1016 del 1939 che di per se' rivela l'interesse generale dello Stato in tema di fauna della regione delle Alpi, e' connessa all'altra concernente "gli interventi per la protezione della natura", i quali dall'art. 4, lett. h, decreto 15 gennaio 1972, n. 11, non sono stati trasferiti alle Regioni, salvi gli interventi regionali che non contrastino con quelli dello Stato. Deve pertanto, escludersi che possa ritenersi trasferito alle Regioni, a termini della legge 16 maggio 1970, n. 281, il potere di delimitare i confini della zona faunistica alpina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte