Sentenza 145/1975 (ECLI:IT:COST:1975:145)
Massima numero 7890
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/75 C. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI NELLE MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE DI DELEGAZIONE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - SUA ESATTA PORTATA - COMPETENZE RICONDUCIBILI ALLE MATERIE ENUMERATE, MA RIGUARDANTI INTERESSI CHE TRASCENDONO LA SFERA REGIONALE - ESCLUSIONE DAL TRASFERIMENTO.
SENT. 145/75 C. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI NELLE MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE DI DELEGAZIONE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - SUA ESATTA PORTATA - COMPETENZE RICONDUCIBILI ALLE MATERIE ENUMERATE, MA RIGUARDANTI INTERESSI CHE TRASCENDONO LA SFERA REGIONALE - ESCLUSIONE DAL TRASFERIMENTO.
Testo
Questa Corte, con sentenza 6 luglio 1972, n. 142, afferma che l'art. 17 della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281 aveva disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni amministrative che, per una parte, risultassero inerenti alle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione e fossero contenute nei limiti degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni e, per una parte, fossero esercitate, all'atto del trasferimento, da organi centrali o periferici dello Stato.
Questa Corte, con sentenza 6 luglio 1972, n. 142, afferma che l'art. 17 della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281 aveva disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni amministrative che, per una parte, risultassero inerenti alle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione e fossero contenute nei limiti degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni e, per una parte, fossero esercitate, all'atto del trasferimento, da organi centrali o periferici dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte