Sentenza 145/1975 (ECLI:IT:COST:1975:145)
Massima numero 7891
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 145/75 D. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI NELLE MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - DELIMITAZIONE DEI CONFINI DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - NON E' TRASFERITA ALLE REGIONI DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, NE' DALL'ART. 1, LETT. O, DEL D.P.R. N. 11 DEL 1972 - TRASFERIMENTO LIMITATO ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA, E NON AI SUOI PRESUPPOSTI.
SENT. 145/75 D. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI NELLE MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - DELIMITAZIONE DEI CONFINI DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - NON E' TRASFERITA ALLE REGIONI DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, NE' DALL'ART. 1, LETT. O, DEL D.P.R. N. 11 DEL 1972 - TRASFERIMENTO LIMITATO ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA, E NON AI SUOI PRESUPPOSTI.
Testo
Deve escludersi che il trasferimento del detto potere possa desumersi dall'art. 1, lett, O, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Secondo tale norma oggetto di trasferimento, nei territori di ciascuna Regione, sono l'esercizio della caccia, compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e della riserva ed il ripopolamento, ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'arma per uso di caccia. Siffatte specifiche previsioni, attinenti al concreto esercizio della caccia, non giustificano l'illazione della Regione Veneto di trasferimento del potere di delimitazione unitaria dei confini della zona, che costituisce il presupposto dell'esercizio.
Deve escludersi che il trasferimento del detto potere possa desumersi dall'art. 1, lett, O, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Secondo tale norma oggetto di trasferimento, nei territori di ciascuna Regione, sono l'esercizio della caccia, compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e della riserva ed il ripopolamento, ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'arma per uso di caccia. Siffatte specifiche previsioni, attinenti al concreto esercizio della caccia, non giustificano l'illazione della Regione Veneto di trasferimento del potere di delimitazione unitaria dei confini della zona, che costituisce il presupposto dell'esercizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte