Sentenza 146/1975 (ECLI:IT:COST:1975:146)
Massima numero 7892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  06/06/1975;  Decisione del  06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7893  7894


Titolo
SENT. 146/75 A. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - DIFFERIMENTO O SOSPENSIONE DELLA PENA - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO - NON E' ESPRESSAMENTE STABILITA - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE - GARANZIA DELL'INTERVENTO E DELL'ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 148 c.p., attribuisce al giudice il potere di sospendere l'esecuzione della pena ma nulla dispone in ordine alla procedura. Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. in riferimento alla norma predetta sotto il profilo che essa non prevederebbe alcuna forma d'intervento e di difesa dell'interessato prima della pronunzia del giudice se, come nella specie, non ricorrono nell'ordinanza elementi che consentano di ritenere che le censure mosse dal giudice "a quo" abbiano riferimento a norme diverse, aventi contenuto processuale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte