Sentenza 146/1975 (ECLI:IT:COST:1975:146)
Massima numero 7893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  06/06/1975;  Decisione del  06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7892  7894


Titolo
SENT. 146/75 B. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - PROVVEDIMENTO DI RICOVERO IN MANICOMIO GIUDIZIARIO DEL CONDANNATO CADUTO IN STATO DI INFERMITA' PSICHICA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE DELLA PENA E CONSEGUENTE NON COMPUTAZIONE DEL PERIODO DI TEMPO AI FINI DELL'ESPIAZIONE DELLA PENA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO CHE NEL CORSO DEL PROCESSO VENGA A TROVARSI IN ANALOGA SITUAZIONE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Il periodo trascorso in manicomio giudiziario dall'imputato in attesa di giudizio non solo va computato ai fini della custodia preventiva ma, in considerazione di quanto disposto dall'art. 137 c.p., vale anche come espiazione di pena e deve essere quindi detratto dalla durata di questa. Invece, dato il tenore dell'art. 148 c.p., se l'infermita' psichica sopravviene dopo la condanna, il periodo trascorso in manicomio giudiziario non puo' essere in alcun caso computato sulla durata della pena. L'irragionevolezza della disparita' di trattamento derivante dalle norme sopra indicate appare evidente dal momento che in entrambi i casi il ricovero in manicomio giudiziario ha finalita' e caratteristiche identiche e non e' determinato da alcuna causa imputabile al reo. E cio' e' sufficiente, secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte, per far ritenere violato l'art. 3 Cost. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato di infermita' psichica, ordini che la pena sia sospesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte