Sentenza 146/1975 (ECLI:IT:COST:1975:146)
Massima numero 7894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  06/06/1975;  Decisione del  06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7892  7893


Titolo
SENT. 146/75 C. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - CONDANNATO RICOVERATO IN UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA OVVERO IN UN MANICOMIO COMUNE - SOSPENSIONE DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.

Testo
La parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., in tali sensi dichiarata, va, in forza dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, estesa anche all'altra parte dello stesso articolo che prevede la sospensione della pena in caso di ricovero in una casa di cura e custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27