Sentenza 147/1975 (ECLI:IT:COST:1975:147)
Massima numero 7895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 147/75. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE NETTO DELLE SUCCESSIONI - R.D.L. 4 MAGGIO 1942, N. 434 (CONVERTITO IN LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1220); D.LGT. 8 MARZO 1945, N. 90, ART. 6; LEGGE 12 MAGGIO 1949, N. 206, ART. 8 - CARATTERE PROGRESSIVO E REALE DELL'IMPOSTA - INDIPENDENZA DI QUESTO DALL'IMPOSTA PERSONALE SULLE EREDITA' - CUMULO DELLE DUE IMPOSTE - QUOTE EREDITARIE DI EGUALE ENTITA' - POSSIBILE SOTTOPOSIZIONE AD IMPOSTE DI AMMONTARE DIVERSO - NON SONO VIOLATI I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - FONDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEI PRINCIPI EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 147/75. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE NETTO DELLE SUCCESSIONI - R.D.L. 4 MAGGIO 1942, N. 434 (CONVERTITO IN LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1220); D.LGT. 8 MARZO 1945, N. 90, ART. 6; LEGGE 12 MAGGIO 1949, N. 206, ART. 8 - CARATTERE PROGRESSIVO E REALE DELL'IMPOSTA - INDIPENDENZA DI QUESTO DALL'IMPOSTA PERSONALE SULLE EREDITA' - CUMULO DELLE DUE IMPOSTE - QUOTE EREDITARIE DI EGUALE ENTITA' - POSSIBILE SOTTOPOSIZIONE AD IMPOSTE DI AMMONTARE DIVERSO - NON SONO VIOLATI I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - FONDAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEI PRINCIPI EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Risponde ai principi consacrati nell'art. 42 della Costituzione che l'asse ereditario sia assoggettato, in conformita' anche con l'art. 53 della Costituzione, ad un'imposta progressiva, a carattere prevalentemente reale, a prescindere dall'imposta personale sulle eredita'. Le norme istitutive di tale imposta progressiva non possono ritenersi costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumulo delle due imposte, a seconda del valore dell'asse, puo' far si' che quote di uguale valore siano gravate da imposte di ammontare differente, in quanto non e' irrazionale avere ritenuto diverse, agli effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore da assi di valore diverso. Ne' puo' ritenersi violato il principio della capacita' contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la capacita' contributiva e' data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene.
Risponde ai principi consacrati nell'art. 42 della Costituzione che l'asse ereditario sia assoggettato, in conformita' anche con l'art. 53 della Costituzione, ad un'imposta progressiva, a carattere prevalentemente reale, a prescindere dall'imposta personale sulle eredita'. Le norme istitutive di tale imposta progressiva non possono ritenersi costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumulo delle due imposte, a seconda del valore dell'asse, puo' far si' che quote di uguale valore siano gravate da imposte di ammontare differente, in quanto non e' irrazionale avere ritenuto diverse, agli effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore da assi di valore diverso. Ne' puo' ritenersi violato il principio della capacita' contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la capacita' contributiva e' data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte