Sentenza 148/1975 (ECLI:IT:COST:1975:148)
Massima numero 7897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  06/06/1975;  Decisione del  06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7896


Titolo
SENT. 148/75 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - REGOLAMENTO CAMERA DEI DEPUTATI, ART. 18 (MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER DECIDERE SULLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE) - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del Regolamento della Camera dei deputati approvato il 18 febbraio 1971, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 68 della Costituzione, con particolare riguardo alla mancata prefissione di un termine perentorio entro il quale l'Assemblea debba pronunciarsi - in un senso o nell'altro sulla richiesta autorizzazione a procedere, nonche' in generale, con riguardo alla prassi applicativa che sarebbe consentita dalla dizione della disposizione medesima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte