Sentenza 149/1975 (ECLI:IT:COST:1975:149)
Massima numero 7898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 149/75. DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONI - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ART. 4, SECONDO COMMA (NORME DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517, RECANTE, MODIFICHE AL COD. PROC. PENALE) - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVENTE SEDE NEL LUOGO IN CUI SI PROCEDE - AVVISI AD ESSO NOTIFICATI - NON E' DISPOSTA LA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL DIFENSORE CHE NON RISIEDA NE' ABBIA DOMICILIO IN DETTO LUOGO, NE' VI ABBIA ELETTO DOMICILIO NE' ABBIA NOMINATO UN SOSTITUTO - SUSSISTENZA DI OBBLIGHI POSTI IN PROPOSITO AL DIFENSORE - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 149/75. DIRITTO DI DIFESA - NOTIFICAZIONI - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ART. 4, SECONDO COMMA (NORME DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517, RECANTE, MODIFICHE AL COD. PROC. PENALE) - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVENTE SEDE NEL LUOGO IN CUI SI PROCEDE - AVVISI AD ESSO NOTIFICATI - NON E' DISPOSTA LA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL DIFENSORE CHE NON RISIEDA NE' ABBIA DOMICILIO IN DETTO LUOGO, NE' VI ABBIA ELETTO DOMICILIO NE' ABBIA NOMINATO UN SOSTITUTO - SUSSISTENZA DI OBBLIGHI POSTI IN PROPOSITO AL DIFENSORE - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, il quale prescrive che il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati se questo ha sede in cui si procede (o, in mancanza, il cancelliere o il segretario della procura) comunichi gli avvisi, indicati negli artt. 304 ter e 304 quater del cod. proc. pen. e ad esso notificati, al difensore che non risieda ne' abbia domicilio in detto luogo e non abbia ivi eletto domicilio o non abbia nominato un sostituto. I suindicati obblighi che la legge impone al difensore sono, infatti, ispirati all'interesse del buon svolgimento delle procedure giudiziarie, in concomitanza con talune norme della disciplina della professione forense. D'altro canto, il diritto di difesa non e' pregiudicato allorche' il legislatore atteggi variamente le modalita' del procedimento, sempreche' esse rispondano all'esigenza del migliore andamento del processo. Non e' pertinente il richiamo alla sent. n. 57 del 1965 della Corte sulle notificazioni all'imputato renitente, riguardando essa un comportamento processuale dell'imputato.
Non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, il quale prescrive che il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati se questo ha sede in cui si procede (o, in mancanza, il cancelliere o il segretario della procura) comunichi gli avvisi, indicati negli artt. 304 ter e 304 quater del cod. proc. pen. e ad esso notificati, al difensore che non risieda ne' abbia domicilio in detto luogo e non abbia ivi eletto domicilio o non abbia nominato un sostituto. I suindicati obblighi che la legge impone al difensore sono, infatti, ispirati all'interesse del buon svolgimento delle procedure giudiziarie, in concomitanza con talune norme della disciplina della professione forense. D'altro canto, il diritto di difesa non e' pregiudicato allorche' il legislatore atteggi variamente le modalita' del procedimento, sempreche' esse rispondano all'esigenza del migliore andamento del processo. Non e' pertinente il richiamo alla sent. n. 57 del 1965 della Corte sulle notificazioni all'imputato renitente, riguardando essa un comportamento processuale dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte