Sentenza 150/1975 (ECLI:IT:COST:1975:150)
Massima numero 7899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 150/75. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - PROCEDURA INERENTE ALLA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - COD. PROC. PEN., ART. 304 QUATER - ATTI ISTRUTTORI DA DEPOSITARSI IN CANCELLERIA - NON VI SONO COMPRESI IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL GIUDICE ISTRUTTORE RESPINGE LA RICHIESTA DEL P.M. DI EMETTERE IL MANDATO, NE' L'ATTO CONTENENTE I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTO DAL P.M. - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 150/75. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - PROCEDURA INERENTE ALLA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - COD. PROC. PEN., ART. 304 QUATER - ATTI ISTRUTTORI DA DEPOSITARSI IN CANCELLERIA - NON VI SONO COMPRESI IL PROVVEDIMENTO CON CUI IL GIUDICE ISTRUTTORE RESPINGE LA RICHIESTA DEL P.M. DI EMETTERE IL MANDATO, NE' L'ATTO CONTENENTE I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTO DAL P.M. - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nella procedura inerente all'emissione del mandato di cattura, richiesta dal p.m. e non condivisa dal giudice istruttore, il solo p.m. puo' conoscere la decisione del giudice per impugnarla avanti alla sezione istruttoria, a norma dell'art. 263 c.p.p. In tal caso infatti non puo' farsi ricorso all'art. 199 bis c.p.p. per farne discendere la conseguenza che la notifica all'imputato dell'appello del p.m. comporti che l'imputato stesso, oltre la notizia dell'atto in se', debba poi essere comunque posto di apprestare in proposito le sue deduzioni difensive. La sfera di operativita' di tale norma, invero, non puo' essere definita se non in coerenza col sistema a cui inerisce, il quale esclude che l'imputato abbia diritto ad una conoscenza preventiva del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore, come pure dell'ordine di cattura emesso dal p.m.. Il che corrisponde alla natura peculiare di tali provvedimenti cautelari ad esecuzione immediata che, per ovvie ragioni, non possono non rimanere segreti fino al momento della loro estrinsecazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 quater c.p.p., nella parte in cui non prevede il deposito in cancelleria del provvedimento con cui il giudice istruttore respinge la richiesta del p.m. di emettere mandato di cattura, nonche' dell'atto contenente i motivi di appello che il p.m. abbia proposto avverso detto provvedimento, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Nella procedura inerente all'emissione del mandato di cattura, richiesta dal p.m. e non condivisa dal giudice istruttore, il solo p.m. puo' conoscere la decisione del giudice per impugnarla avanti alla sezione istruttoria, a norma dell'art. 263 c.p.p. In tal caso infatti non puo' farsi ricorso all'art. 199 bis c.p.p. per farne discendere la conseguenza che la notifica all'imputato dell'appello del p.m. comporti che l'imputato stesso, oltre la notizia dell'atto in se', debba poi essere comunque posto di apprestare in proposito le sue deduzioni difensive. La sfera di operativita' di tale norma, invero, non puo' essere definita se non in coerenza col sistema a cui inerisce, il quale esclude che l'imputato abbia diritto ad una conoscenza preventiva del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore, come pure dell'ordine di cattura emesso dal p.m.. Il che corrisponde alla natura peculiare di tali provvedimenti cautelari ad esecuzione immediata che, per ovvie ragioni, non possono non rimanere segreti fino al momento della loro estrinsecazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 quater c.p.p., nella parte in cui non prevede il deposito in cancelleria del provvedimento con cui il giudice istruttore respinge la richiesta del p.m. di emettere mandato di cattura, nonche' dell'atto contenente i motivi di appello che il p.m. abbia proposto avverso detto provvedimento, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte