Sentenza 151/1975 (ECLI:IT:COST:1975:151)
Massima numero 7900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  06/06/1975;  Decisione del  06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 151/75. REATI - ESTINZIONE - COD. PEN., ART. 156 - MORTE DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO - ESTINGUE IL DIRITTO DI REMISSIONE - NON ATTRIBUISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AGLI EREDI DELLA PERSONA OFFESA, ALLORCHE' TUTTI VI CONSENTANO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 156 cod. pen., nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa, allorche' tutti vi consentano, si pone, per la sua irragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma censurata, infatti, comporta, da un lato, l'obbligo per gli eredi di sottostare al pagamento delle spese processuali e dell'eventuale risarcimento del danno; e, dall'altro, l'impossibilita' di impedire la prosecuzione della azione penale pur nelle ipotesi in cui la stessa persona offesa, a seguito di una diversa valutazione delle circostanze e delle prove, sarebbe stata indotta a rimettere la querela.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte