Sentenza 152/1975 (ECLI:IT:COST:1975:152)
Massima numero 7901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  06/06/1975;  Decisione del  06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 152/75. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - DIPENDENTI IL CUI LICENZIAMENTO SIA STATO ANNULLATO, DICHIARATO NULLO O INEFFICACE (EX ARTT. 2 E SEGG. LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604) - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, PRIMO E SECONDO COMMA - AMBITO DI APPLICABILITA' - ADOZIONE DEL CRITERIO NUMERICO NELLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DIFFERENZA TRA IMPRESA AGRICOLA E IMPRESE INDUSTRIALI - FONDAMENTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 4 E 35, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, comma primo, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori). Invero, la ragione del diverso limite numerico adottato per le imprese agricole rispetto a quelle industriali va ricercata nelle sensibili differenze, organizzative e strutturali, che nella realta' economica e sociale del nostro paese separano le une delle altre. E, d'altro canto, come fu gia' rilevato con la sent. n. 55 del 1974, l'esigenza di salvaguardare la funzionalita' delle unita' produttive (intese quali autonome articolazioni di una piu' complessa organizzazione imprenditoriale) ed, in ispecie, di quelle con minor numero di dipendenti (nelle quali la reintegrazione nel medesimo ambiente del dipendente licenziato potrebbe determinare il verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane e di lavoro) e' sufficiente a giustificare la tipizzazione di diverse fattispecie ai fini di una disciplina non uniforme dai licenziamenti individuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35  co. 1

Altri parametri e norme interposte