Sentenza 153/1975 (ECLI:IT:COST:1975:153)
Massima numero 7902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 153/75. STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - OBBLIGATORIETA' DEL RITO DIRETTISSIMO - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, IN RELAZIONE ALL'ART. 25, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 - MANCATA PRESENZA DEI DIFENSORI ALLE OPERAZIONI PER L'ESTRAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 153/75. STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - OBBLIGATORIETA' DEL RITO DIRETTISSIMO - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, IN RELAZIONE ALL'ART. 25, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 - MANCATA PRESENZA DEI DIFENSORI ALLE OPERAZIONI PER L'ESTRAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - a norma del quale la cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene in taluni casi alla Corte d'assise e si procede sempre con il rito direttissimo - non viola il diritto di difesa, per la non assicurata presenza dei difensori delle parti, che ne consegue, alle operazioni di estrazione dei giudici popolari, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, e conservando pieno vigore anche nel giudizio direttissimo le norme relative all'incompatibilita', all'astensione ed alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto articolo 21, in relazione all'art. 25, quarto comma, legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, sotto i profili suddetti, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Cfr.: sentt. n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109 del 1970, n. 172 del 1972.
L'art. 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) - a norma del quale la cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene in taluni casi alla Corte d'assise e si procede sempre con il rito direttissimo - non viola il diritto di difesa, per la non assicurata presenza dei difensori delle parti, che ne consegue, alle operazioni di estrazione dei giudici popolari, essendo tale presenza atto meramente facoltativo e non necessario, e conservando pieno vigore anche nel giudizio direttissimo le norme relative all'incompatibilita', all'astensione ed alla ricusazione dei giudici, le quali assicurano protezione dei diritti e degli interessi degli imputati e della loro difesa. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto articolo 21, in relazione all'art. 25, quarto comma, legge 10 aprile 1951, n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise), sollevata, sotto i profili suddetti, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Cfr.: sentt. n. 56 del 1961, n. 146 del 1969, n. 109 del 1970, n. 172 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte