Sentenza 154/1975 (ECLI:IT:COST:1975:154)
Massima numero 7903
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/06/1975; Decisione del
06/06/1975
Deposito del 19/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 154/75. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DECRETO ASSESSORIALE 25 OTTOBRE 1973, N. 1182 - CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SICILCAR DELLA GESTIONE DI UN DEPOSITO DI OLI MINERALI NEL COMUNE DI AUGUSTA - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - RINUNZIA DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 154/75. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - DECRETO ASSESSORIALE 25 OTTOBRE 1973, N. 1182 - CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SICILCAR DELLA GESTIONE DI UN DEPOSITO DI OLI MINERALI NEL COMUNE DI AUGUSTA - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - RINUNZIA DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel caso in cui il provvedimento oggetto di ricorso per conflitto di attribuzioni venga revocato dall'organo competente, la parte ricorrente rinunzi conseguentemente al ricorso e la rinunzia risulti accettata, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Nel caso in cui il provvedimento oggetto di ricorso per conflitto di attribuzioni venga revocato dall'organo competente, la parte ricorrente rinunzi conseguentemente al ricorso e la rinunzia risulti accettata, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte