Sentenza 157/1975 (ECLI:IT:COST:1975:157)
Massima numero 7906
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7907
Titolo
SENT. 157/75 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 19 DICEMBRE 1972 - ATTRIBUZIONE DI SOMME AGLI ENTI INDICATI NELL'ART. 14 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, IN SOSTITUZIONE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI - INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 157/75 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 19 DICEMBRE 1972 - ATTRIBUZIONE DI SOMME AGLI ENTI INDICATI NELL'ART. 14 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, IN SOSTITUZIONE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E COMPARTECIPAZIONI - INVASIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
A seguito della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825 il legislatore, con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, ha sostituito all'obbligo che lo Stato si era assunto di devolvere quota del gettito ad esso spettante a favore degli Enti locali, quello di corrispondere, in sostituzione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali aboliti, somme di importo pari a quelle dallo stesso corrisposte fino al 31 dicembre 1972. Conseguentemente, la circolare n. 19 del Ministero delle finanze in data 19 dicembre 1972 ha impartito disposizioni alle Intendenze di finanza per l'effettuazione di tali corresponsioni a carico dello Stato per il periodo transitorio corrente sino al 31 dicembre 1977, data di entrata in funzione del nuovo sistema dei tributi locali, ed ha stabilito che l'attribuzione delle somme va fatta calcolando solo il gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio dello Stato, con esclusione del gettito dei tributi attribuiti alla Regione in base allo Statuto ed alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; ha precisato che la determinazione delle somme da attribuire ai Comuni ed alle Provincie della Sicilia in sostituzione della compartecipazione all'I.G.E., deve farsi in riferimento "alle sole quote attribuite a carico dello Stato, con esclusione, cioe', di quelle poste a carico della Regione", ed infine ha disposto che, per quanto attiene alle somme da distribuire ai Comuni in sostituzione delle compartecipazioni sui diritti erariali, sui pubblici spettacoli o sull'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici, "atteso che le compartecipazioni del genere nella Regione Sicilia non vengono erogate dallo Stato, le Intendenze di finanza dovranno astenersi dall'attribuire somme sostitutive a tale titolo". Detta circolare pertanto, non introduce modifiche a disposizioni legislative statuali, ne' confligge in alcun modo con l'autonomia della Regione, ne' tocca la sua sfera di competenza ed i suoi rapporti con le Provincie ed i Comuni, e tanto meno crea aggravi al bilancio regionale, per cui va rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione.
A seguito della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825 il legislatore, con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, ha sostituito all'obbligo che lo Stato si era assunto di devolvere quota del gettito ad esso spettante a favore degli Enti locali, quello di corrispondere, in sostituzione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali aboliti, somme di importo pari a quelle dallo stesso corrisposte fino al 31 dicembre 1972. Conseguentemente, la circolare n. 19 del Ministero delle finanze in data 19 dicembre 1972 ha impartito disposizioni alle Intendenze di finanza per l'effettuazione di tali corresponsioni a carico dello Stato per il periodo transitorio corrente sino al 31 dicembre 1977, data di entrata in funzione del nuovo sistema dei tributi locali, ed ha stabilito che l'attribuzione delle somme va fatta calcolando solo il gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio dello Stato, con esclusione del gettito dei tributi attribuiti alla Regione in base allo Statuto ed alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; ha precisato che la determinazione delle somme da attribuire ai Comuni ed alle Provincie della Sicilia in sostituzione della compartecipazione all'I.G.E., deve farsi in riferimento "alle sole quote attribuite a carico dello Stato, con esclusione, cioe', di quelle poste a carico della Regione", ed infine ha disposto che, per quanto attiene alle somme da distribuire ai Comuni in sostituzione delle compartecipazioni sui diritti erariali, sui pubblici spettacoli o sull'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici, "atteso che le compartecipazioni del genere nella Regione Sicilia non vengono erogate dallo Stato, le Intendenze di finanza dovranno astenersi dall'attribuire somme sostitutive a tale titolo". Detta circolare pertanto, non introduce modifiche a disposizioni legislative statuali, ne' confligge in alcun modo con l'autonomia della Regione, ne' tocca la sua sfera di competenza ed i suoi rapporti con le Provincie ed i Comuni, e tanto meno crea aggravi al bilancio regionale, per cui va rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte