Sentenza 157/1975 (ECLI:IT:COST:1975:157)
Massima numero 7907
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7906
Titolo
SENT. 157/75 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - ASSUNTE VIOLAZIONI DELLO STATUTO REGIONALE INCIDENTI SUGLI INTERESSI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI - LEGITTIMAZIONE DELLA REGIONE A RICORRERE OVVERO SUA SOSTITUZIONE PROCESSUALE AGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - RIMEDI A DISPOSIZIONE DI DETTI ENTI.
SENT. 157/75 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - ASSUNTE VIOLAZIONI DELLO STATUTO REGIONALE INCIDENTI SUGLI INTERESSI DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI - LEGITTIMAZIONE DELLA REGIONE A RICORRERE OVVERO SUA SOSTITUZIONE PROCESSUALE AGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - RIMEDI A DISPOSIZIONE DI DETTI ENTI.
Testo
Da nessuna norma si desume che la Regione Sicilia sia legittimata a sollevare conflitti d'attribuzione avanti la Corte costituzionale per pretese violazioni dello Statuto che incidono sugli interessi delle Provincie e dei Comuni, e non sulla sfera di interessi regionali. Sia la Costituzione che lo Statuto siciliano non prevedono poi sotto nessuna forma la sostituzione processuale per i giudizi costituzionali della Regione alle Provincie ed ai Comuni e tanto meno l'art. 15 dello Statuto che sancisce anzi la piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali. Ne' dalla circostanza che le Provincie ed i Comuni non siano legittimati a sollevare conflitti di competenza costituzionali puo' dedursi che, nel silenzio della legge, questa legittimazione spetti alla Regione, essendo previsti nell'ordinamento italiano altri mezzi per salvaguardare di fronte allo Stato l'autonomia o gli interessi che si pretendono violati delle Provincie e dei Comuni, quali i giudizi di costituzionalita' in via incidentale contro leggi che ledano tale autonomia ed i rimedi giurisdizionali ordinari avverso atti non legislativi.
Da nessuna norma si desume che la Regione Sicilia sia legittimata a sollevare conflitti d'attribuzione avanti la Corte costituzionale per pretese violazioni dello Statuto che incidono sugli interessi delle Provincie e dei Comuni, e non sulla sfera di interessi regionali. Sia la Costituzione che lo Statuto siciliano non prevedono poi sotto nessuna forma la sostituzione processuale per i giudizi costituzionali della Regione alle Provincie ed ai Comuni e tanto meno l'art. 15 dello Statuto che sancisce anzi la piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali. Ne' dalla circostanza che le Provincie ed i Comuni non siano legittimati a sollevare conflitti di competenza costituzionali puo' dedursi che, nel silenzio della legge, questa legittimazione spetti alla Regione, essendo previsti nell'ordinamento italiano altri mezzi per salvaguardare di fronte allo Stato l'autonomia o gli interessi che si pretendono violati delle Provincie e dei Comuni, quali i giudizi di costituzionalita' in via incidentale contro leggi che ledano tale autonomia ed i rimedi giurisdizionali ordinari avverso atti non legislativi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte