Sentenza 158/1975 (ECLI:IT:COST:1975:158)
Massima numero 7908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 158/75 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - COMMERCIO AMBULANTE - LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, ART. 46 - ABROGA LA LEGGE 10 LUGLIO 1962, N. 889 - CONSEGUENTE SPEREQUAZIONE DI TRATTAMENTO PENALE TRA VENDITA ABUSIVA IN FORMA AMBULANTE E QUELLA EFFETTUATA IN ESERCIZI STABILI - GIUSTIFICAZIONE - COD. PEN., ART. 669 - VENDITA AMBULANTE SENZA LICENZA - PENA PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER I NON AMBULANTI DALL'ART. 39 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 - FONDAMENTO NELLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELLE DUE ATTIVITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 158/75 A. INDUSTRIA E COMMERCIO - COMMERCIO AMBULANTE - LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, ART. 46 - ABROGA LA LEGGE 10 LUGLIO 1962, N. 889 - CONSEGUENTE SPEREQUAZIONE DI TRATTAMENTO PENALE TRA VENDITA ABUSIVA IN FORMA AMBULANTE E QUELLA EFFETTUATA IN ESERCIZI STABILI - GIUSTIFICAZIONE - COD. PEN., ART. 669 - VENDITA AMBULANTE SENZA LICENZA - PENA PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER I NON AMBULANTI DALL'ART. 39 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 - FONDAMENTO NELLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELLE DUE ATTIVITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La diversa disciplina delle due forme di attivita' commerciale consistenti nella vendita in esercizi stabili e nella vendita ambulante tiene conto di esigenze particolari proprie dell'una e dell'altra; nel caso di vendita in esercizi stabili il legislatore ha avuto di mira la tutela del commercio, attraverso l'intervento della pubblica autorita', ai fini di una ordinata distribuzione quantitativa e qualitativa delle merci, nell'interesse generale della produzione, del consumatore e delle stesse categorie che vi partecipano; nel caso, invece, di vendita ambulante alle esigenze di cui sopra il legislatore sovrappone l'esigenza di impedire che nella categoria si infiltrino soggetti pericolosi, con evidente possibilita' di pregiudizio per la sicurezza e la liberta' dei cittadini. Pertanto non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 cod. pen. e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (che abroga la legge 10 luglio 1962, n. 889) i quali comminano per il reato di vendita senza licenza in esercizi stabili una pena meno grave (ammenda da lire ventimila a cinque milioni) di quella prevista per gli ambulanti (ammenda fino a lire quarantamila o arresto fino a due mesi).
La diversa disciplina delle due forme di attivita' commerciale consistenti nella vendita in esercizi stabili e nella vendita ambulante tiene conto di esigenze particolari proprie dell'una e dell'altra; nel caso di vendita in esercizi stabili il legislatore ha avuto di mira la tutela del commercio, attraverso l'intervento della pubblica autorita', ai fini di una ordinata distribuzione quantitativa e qualitativa delle merci, nell'interesse generale della produzione, del consumatore e delle stesse categorie che vi partecipano; nel caso, invece, di vendita ambulante alle esigenze di cui sopra il legislatore sovrappone l'esigenza di impedire che nella categoria si infiltrino soggetti pericolosi, con evidente possibilita' di pregiudizio per la sicurezza e la liberta' dei cittadini. Pertanto non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669 cod. pen. e dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (che abroga la legge 10 luglio 1962, n. 889) i quali comminano per il reato di vendita senza licenza in esercizi stabili una pena meno grave (ammenda da lire ventimila a cinque milioni) di quella prevista per gli ambulanti (ammenda fino a lire quarantamila o arresto fino a due mesi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte