Sentenza 177/2020 (ECLI:IT:COST:2020:177)
Massima numero 43381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  23/06/2020;  Decisione del  23/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43365  43366  43367  43368  43369  43370  43371  43372  43373  43374  43375  43376  43377  43378  43379  43380


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Affidamento, mediante protocollo di intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC), alle Aziende per la casa e per l'abitare della gestione del patrimonio immobiliare utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., l'art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono che la Regione e i Comuni affidano alle "Aziende per la casa e per l'abitare" le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria dei beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del codice antimafia utilizzabili a scopo abitativo, promovendo a questi fini la stipula di un protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC). La disciplina impugnata dal Governo si sovrappone ed è distonica rispetto alla già esercitata competenza legislativa statale, perché, prevedendo l'affidamento di quelle funzioni ad Agenzie regionali, comprime le facoltà che la legge statale riconosce agli enti locali destinatari dei detti beni confiscati, in particolare quelle contenute, ad esempio, nell'art. 48, comma 3, lett. c) e d), cod. antimafia. Né rileva che il comma 2 dell'articolo impugnato ricerchi forme di collaborazione interistituzionale, trattandosi di funzioni regolate dalla legislazione statale in una materia di competenza esclusiva. (Precedente citato: sentenza n. 34 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  28/03/2019  n. 14  art. 20  co. 2

legge della Regione Puglia  28/03/2019  n. 14  art. 20  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte