Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza - Affidamento, mediante protocollo di intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC), alle Aziende per la casa e per l'abitare della gestione del patrimonio immobiliare utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., l'art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono che la Regione e i Comuni affidano alle "Aziende per la casa e per l'abitare" le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria dei beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del codice antimafia utilizzabili a scopo abitativo, promovendo a questi fini la stipula di un protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC). La disciplina impugnata dal Governo si sovrappone ed è distonica rispetto alla già esercitata competenza legislativa statale, perché, prevedendo l'affidamento di quelle funzioni ad Agenzie regionali, comprime le facoltà che la legge statale riconosce agli enti locali destinatari dei detti beni confiscati, in particolare quelle contenute, ad esempio, nell'art. 48, comma 3, lett. c) e d), cod. antimafia. Né rileva che il comma 2 dell'articolo impugnato ricerchi forme di collaborazione interistituzionale, trattandosi di funzioni regolate dalla legislazione statale in una materia di competenza esclusiva. (Precedente citato: sentenza n. 34 del 2012).