Sentenza 158/1975 (ECLI:IT:COST:1975:158)
Massima numero 7909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 158/75 B. LAVORO - LIBERTA' DI SCELTA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - LIMITAZIONI POSTE DALLA LEGGE A TUTELA DI ALTRI INTERESSI E DI ALTRE ESIGENZE SOCIALI - CONTROLLO DELLE PERSONE CHE ESERCITANO I MESTIERI GIROVAGHI - LEGITTIMITA'.
SENT. 158/75 B. LAVORO - LIBERTA' DI SCELTA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - LIMITAZIONI POSTE DALLA LEGGE A TUTELA DI ALTRI INTERESSI E DI ALTRE ESIGENZE SOCIALI - CONTROLLO DELLE PERSONE CHE ESERCITANO I MESTIERI GIROVAGHI - LEGITTIMITA'.
Testo
Il principio delle liberta' di scegliere una attivita' di lavoro non e' leso ne' compromesso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, quali il controllo, per esigenze preventive di pubblica sicurezza, delle persone che esercitano i mestieri girovaghi. Pertanto, una volta riconosciuto legittimo tale controllo da parte delle autorita' amministrative (rilascio di licenza) e delle autorita' di p.s. (iscrizione nel registro), discende come conseguenza logica, la legittimita' di disposizioni penali a se' stanti nei riguardi di chi tale controllo tenda ad eludere o eluda. Cfr.: sentt. n. 32 del 1959 e n. 41 del 1971.
Il principio delle liberta' di scegliere una attivita' di lavoro non e' leso ne' compromesso in modo tale da essere annullato per effetto di limitazioni poste dalla legge a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, quali il controllo, per esigenze preventive di pubblica sicurezza, delle persone che esercitano i mestieri girovaghi. Pertanto, una volta riconosciuto legittimo tale controllo da parte delle autorita' amministrative (rilascio di licenza) e delle autorita' di p.s. (iscrizione nel registro), discende come conseguenza logica, la legittimita' di disposizioni penali a se' stanti nei riguardi di chi tale controllo tenda ad eludere o eluda. Cfr.: sentt. n. 32 del 1959 e n. 41 del 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte