Sentenza 159/1975 (ECLI:IT:COST:1975:159)
Massima numero 7913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/75 B. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO - POTERI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE E DEL P.M. - GARANZIE GIURISDIZIONALI DEI DIRITTI ED INTERESSI DEI CREDITORI - SUSSISTENZA.
SENT. 159/75 B. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO - POTERI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE E DEL P.M. - GARANZIE GIURISDIZIONALI DEI DIRITTI ED INTERESSI DEI CREDITORI - SUSSISTENZA.
Testo
Ai fini ed effetti dell'eventuale accertamento dello stato di insolvenza nel corso della liquidazione, si deve riconoscere che una sufficiente garanzia e' fornita proprio dal potere di iniziativa del commissario liquidatore e del pubblico ministero, ai quali i creditori, e per essi anche il comitato di sorveglianza hanno in ogni momento la possibilita' di rappresentare le loro istanze. Giova ricordare che il liquidatore, al pari del curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale, tenuto ad adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio ed a svolgere tutte le operazioni del procedimento secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza, e soggetto a revoca e ad azione di responsabilita' (cfr. artt. 199, 204 e seguenti), nonche' alle eventuali sanzioni penali richiamate dall'art. 237. Anche sotto questo profilo, appare pertanto ingiustificato il dubbio che il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto diretto al conseguimento di finalita' pubblicistiche di interesse generale, comporti una menomazione della tutela giuridica dei diritti ed interessi dei creditori, con disparita' di trattamento priva di ragionevole motivazione, sia per i creditori sia per le imprese che vi sono soggette, rispetto al normale regime delle procedure fallimentari.
Ai fini ed effetti dell'eventuale accertamento dello stato di insolvenza nel corso della liquidazione, si deve riconoscere che una sufficiente garanzia e' fornita proprio dal potere di iniziativa del commissario liquidatore e del pubblico ministero, ai quali i creditori, e per essi anche il comitato di sorveglianza hanno in ogni momento la possibilita' di rappresentare le loro istanze. Giova ricordare che il liquidatore, al pari del curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale, tenuto ad adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio ed a svolgere tutte le operazioni del procedimento secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza, e soggetto a revoca e ad azione di responsabilita' (cfr. artt. 199, 204 e seguenti), nonche' alle eventuali sanzioni penali richiamate dall'art. 237. Anche sotto questo profilo, appare pertanto ingiustificato il dubbio che il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto diretto al conseguimento di finalita' pubblicistiche di interesse generale, comporti una menomazione della tutela giuridica dei diritti ed interessi dei creditori, con disparita' di trattamento priva di ragionevole motivazione, sia per i creditori sia per le imprese che vi sono soggette, rispetto al normale regime delle procedure fallimentari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte