Sentenza 159/1975 (ECLI:IT:COST:1975:159)
Massima numero 7914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7912  7913


Titolo
SENT. 159/75 C. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO - POTERI DEI RESPONSABILI DELLE IMPRESE SOTTOPOSTE A LIQUIDAZIONE - SANZIONI PENALI APPLICABILI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Anche in ordine alla posizione dei responsabili delle imprese sottoposte a liquidazione, non si puo' ravvisare alcuna apprezzabile disparita' di trattamento, nemmeno sotto il profilo delle eventuali sanzioni penali, perche' quando sia stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza, trovano piena applicazione, con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, oltre alle disposizioni della legge sul fallimento relative agli atti pregiudizievoli ai creditori e all'esercizio delle azioni revocatorie, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' limitata, tutte le disposizioni penali degli artt. 216 e segg., nei confronti dei soci, amministratori, direttori generali, liquidatori e componenti degli organi di vigilanza delle imprese in questione (cfr. art. 203 legge fallimentare). Anche sotto questo ultimo profilo la dedotta questione di costituzionalita' si rivela dunque priva di fondamento, tanto in rapporto all'art. 3 quanto all'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte