Sentenza 159/1975 (ECLI:IT:COST:1975:159)
Massima numero 7914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/75 C. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO - POTERI DEI RESPONSABILI DELLE IMPRESE SOTTOPOSTE A LIQUIDAZIONE - SANZIONI PENALI APPLICABILI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 159/75 C. PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO - POTERI DEI RESPONSABILI DELLE IMPRESE SOTTOPOSTE A LIQUIDAZIONE - SANZIONI PENALI APPLICABILI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Anche in ordine alla posizione dei responsabili delle imprese sottoposte a liquidazione, non si puo' ravvisare alcuna apprezzabile disparita' di trattamento, nemmeno sotto il profilo delle eventuali sanzioni penali, perche' quando sia stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza, trovano piena applicazione, con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, oltre alle disposizioni della legge sul fallimento relative agli atti pregiudizievoli ai creditori e all'esercizio delle azioni revocatorie, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' limitata, tutte le disposizioni penali degli artt. 216 e segg., nei confronti dei soci, amministratori, direttori generali, liquidatori e componenti degli organi di vigilanza delle imprese in questione (cfr. art. 203 legge fallimentare). Anche sotto questo ultimo profilo la dedotta questione di costituzionalita' si rivela dunque priva di fondamento, tanto in rapporto all'art. 3 quanto all'art. 24 della Costituzione.
Anche in ordine alla posizione dei responsabili delle imprese sottoposte a liquidazione, non si puo' ravvisare alcuna apprezzabile disparita' di trattamento, nemmeno sotto il profilo delle eventuali sanzioni penali, perche' quando sia stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza, trovano piena applicazione, con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, oltre alle disposizioni della legge sul fallimento relative agli atti pregiudizievoli ai creditori e all'esercizio delle azioni revocatorie, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' limitata, tutte le disposizioni penali degli artt. 216 e segg., nei confronti dei soci, amministratori, direttori generali, liquidatori e componenti degli organi di vigilanza delle imprese in questione (cfr. art. 203 legge fallimentare). Anche sotto questo ultimo profilo la dedotta questione di costituzionalita' si rivela dunque priva di fondamento, tanto in rapporto all'art. 3 quanto all'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte