Sentenza 160/1975 (ECLI:IT:COST:1975:160)
Massima numero 7915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7916  7917


Titolo
SENT. 160/75 A. DONAZIONI - DONAZIONI OBNUZIALI - ELEMENTO DI TIPICITA' - DESUMIBILITA' ANCHE DA ELEMENTI PROBATORI ESTERIORI AL CORPUS DEL ROGITO DI DONAZIONE - FATTISPECIE - DONAZIONE EX ART. 20 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 (RIFORMA FONDIARIA).

Testo
Ai fini dell'accertamento della tipicita' ex art. 785 Cod. civ. di una donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, possono valere anche elementi probatori esteriori al "corpus" del rogito di donazione, ma ad esso riconducibili. Pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 ricorre anche quando l'atto formale di donazione "in contemplazione di matrimonio" non contenga espressa menzione del matrimonio contemplato, non risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere proprio in riguardo ad un determinato futuro matrimonio. A tale principio fa riscontro la possibilita' da parte del giudice di merito di ricorrere agli ordinari mezzi probatori, onde accertare, ad integrazione di quanto espresso sul rogito, l'esistenza di tutti i requisiti di una donazione obnuziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte