Sentenza 160/1975 (ECLI:IT:COST:1975:160)
Massima numero 7916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/75 B. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO GIA' CELEBRATO ALLA DATA DEL ROGITO - ESCLUSIONE DALL'ESPROPRIO.
SENT. 160/75 B. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO GIA' CELEBRATO ALLA DATA DEL ROGITO - ESCLUSIONE DALL'ESPROPRIO.
Testo
L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria, sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrante come tale nell'ambito dell'art. 785 del codice civile, con i requisiti relativi, deve rimanere escluso nel caso di matrimonio gia' celebrato alla data del rogito, difettando appunto la condizione secondo cui il matrimonio contemplato deve essere futuro, oltre che determinato.
L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria, sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrante come tale nell'ambito dell'art. 785 del codice civile, con i requisiti relativi, deve rimanere escluso nel caso di matrimonio gia' celebrato alla data del rogito, difettando appunto la condizione secondo cui il matrimonio contemplato deve essere futuro, oltre che determinato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte