Sentenza 160/1975 (ECLI:IT:COST:1975:160)
Massima numero 7917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/75 C. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO INDICATO NEL ROGITO MA NON PIU' CELEBRATO - INOPERATIVITA' DELL'ESPROPRIO.
SENT. 160/75 C. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO INDICATO NEL ROGITO MA NON PIU' CELEBRATO - INOPERATIVITA' DELL'ESPROPRIO.
Testo
L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrato, come tale, nell'ambito dell'art. 785 cod. civ., con i requisiti relativi, non e' operante nel caso in cui il matrimonio indicato nel rogito non ha avuto luogo, perche' la donazione in tal caso deve essere considerata "tanquam non esset" a norma dell'art. 785 del codice civile.
L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrato, come tale, nell'ambito dell'art. 785 cod. civ., con i requisiti relativi, non e' operante nel caso in cui il matrimonio indicato nel rogito non ha avuto luogo, perche' la donazione in tal caso deve essere considerata "tanquam non esset" a norma dell'art. 785 del codice civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte