Sentenza 160/1975 (ECLI:IT:COST:1975:160)
Massima numero 7917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7915  7916


Titolo
SENT. 160/75 C. RIFORMA FONDIARIA - QUOTA ESPROPRIABILE - DETERMINAZIONE - TERRENI DONATI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO (ART. 20 LEGGE N. 841 DEL 1950) - MATRIMONIO INDICATO NEL ROGITO MA NON PIU' CELEBRATO - INOPERATIVITA' DELL'ESPROPRIO.

Testo
L'esonero dall'esproprio ai fini della riforma fondiaria sancito dall'art. 20 della legge n. 841 del 1950 nell'ipotesi di terreni donati in contemplazione di matrimonio, rientrato, come tale, nell'ambito dell'art. 785 cod. civ., con i requisiti relativi, non e' operante nel caso in cui il matrimonio indicato nel rogito non ha avuto luogo, perche' la donazione in tal caso deve essere considerata "tanquam non esset" a norma dell'art. 785 del codice civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte