Sentenza 162/1975 (ECLI:IT:COST:1975:162)
Massima numero 7920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7921
Titolo
SENT. 162/75 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 401 - TERMINE PER LA DEDUZIONE DELLE NULLITA' RELATIVE - DECORRENZA DALLA NOTIFICA ALL'IMPUTATO DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO ANZICHE' DALLA NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE DELL'AVVISO DELLA DATA FISSATA PER IL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 162/75 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 401 - TERMINE PER LA DEDUZIONE DELLE NULLITA' RELATIVE - DECORRENZA DALLA NOTIFICA ALL'IMPUTATO DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO ANZICHE' DALLA NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE DELL'AVVISO DELLA DATA FISSATA PER IL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullita' relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziche' dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero posto che il diritto di difesa deve essere garantito in modo adeguato alle circostanze, con modalita' che a queste si adattino, esplicandosi anche come effettiva potesta' di assistenza tecnica e professionale, l'invocato principio costituzionale risulta violato perche' l'art. 401 c.p.p. concede un breve termine per far valere le nullita' relative che decorre tuttavia dalla conoscibilita' dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benche' la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullita' e far rilevare i vizi invalidanti.
L'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullita' relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziche' dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero posto che il diritto di difesa deve essere garantito in modo adeguato alle circostanze, con modalita' che a queste si adattino, esplicandosi anche come effettiva potesta' di assistenza tecnica e professionale, l'invocato principio costituzionale risulta violato perche' l'art. 401 c.p.p. concede un breve termine per far valere le nullita' relative che decorre tuttavia dalla conoscibilita' dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benche' la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullita' e far rilevare i vizi invalidanti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte