Sentenza 162/1975 (ECLI:IT:COST:1975:162)
Massima numero 7921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7920


Titolo
SENT. 162/75 B. DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - ADEGUAMENTO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI - GARANZIA IN OGNI CASO, DELLA SUA EFFETTIVITA' - CONFIGURAZIONE COME ESERCIZIO DI PUBBLICA FUNZIONE.

Testo
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalita' che a questi si adattino. Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potesta' di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore e' di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte