Sentenza 163/1975 (ECLI:IT:COST:1975:163)
Massima numero 7922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7923


Titolo
SENT. 163/75 A. REATI E PENE - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNE COMMESSA A FINI DI LIBIDINE - COD. PEN., ART. 573 - IPOTESI IN CUI E' CONSENTITA LA PUNIZIONE - OGGETTO DELLA TUTELA - ELEMENTO MATERIALE DEL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL "DIRITTO ALLA LIBERTA' SESSUALE" - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 del cod. pen. - sollevata per contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 Cost., "per la parte in cui consente di punire la sottrazione consensuale del minore commessa a fini di libidine, anche nelle ipotesi in cui il minore stesso goda di un ampio margine di liberta' per motivi di studio, lavoro etc." - giacche' non sussiste la dedotta vulnerazione del "diritto alla liberta' sessuale" da parte della norma denunziata. La quale opera su un piano diverso, in quanto tutela il diritto del genitore (o tutore) alla patria potesta' (od autorita' tutoria) e, conseguentemente, richiede, quale elemento materiale del reato, l'abductio de loco in locum, che non necessariamente coincide con il compimento di atti sessuali nei confronti del minore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte