Sentenza 163/1975 (ECLI:IT:COST:1975:163)
Massima numero 7923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7922


Titolo
SENT. 163/75 B. REATI E PENE - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNE COMMESSA DA ALTRO MINORE DI SESSO DIVERSO - COD. PEN., ART. 573 - INDIVIDUAZIONE, NEL SINGOLO CASO, DELLA RESPONSABILITA' - NON HA RILIEVO LA DIFFERENZA DI SESSO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' altresi' non fondata la questione di legittimita' dell'art. 573 cod. pen. citato - prospettata sotto il diverso profilo di violazione del precetto di eguaglianza, per la sancita presunzione di colpevolezza dell'uomo, nel caso di soggetti di sesso diverso entrambi minori che usino della liberta' loro concessa "per compiere atti che non troverebbero consenzienti i loro genitori" -, essendo inesatta la premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo. Atteso che, nell'ipotesi sopraddetta deve, invece, individuarsi, caso per caso, dal giudice di merito - alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole fattispecie e senza aprioristiche differenze di sesso - quale dei due soggetti sia da ritenersi colpevole della sottrazione in danno dell'altro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte