Sentenza 164/1975 (ECLI:IT:COST:1975:164)
Massima numero 7924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 164/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - D.LG. LGT. 18 GENNAIO 1945, N. 39, ART. 2, SECONDO COMMA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE DELLE FIGLIE MARITATE ANCHE SE INABILI AL LAVORO E CHE RISULTINO A CARICO DEL GENITORE AL MOMENTO DEL DECESSO DI QUESTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FIGLI SPOSATI CHE SI TROVINO NELLE INDICATE CONDIZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 164/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - D.LG. LGT. 18 GENNAIO 1945, N. 39, ART. 2, SECONDO COMMA - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE DELLE FIGLIE MARITATE ANCHE SE INABILI AL LAVORO E CHE RISULTINO A CARICO DEL GENITORE AL MOMENTO DEL DECESSO DI QUESTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FIGLI SPOSATI CHE SI TROVINO NELLE INDICATE CONDIZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La presenza di mancanza dello stato di bisogno nei confronti delle figlie maritate ai fini dell'attribuzione alle stesse della pensione di riversibilita' di cui all'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, denuncia un vizio perche' dalla esistenza del matrimonio e quindi del rapporto coniugale, in base alla legislazione vigente, non puo' dedursi alcuna differenza nella posizione giuridica attiva della moglie e del marito essendo rispettivamente la moglie ed il marito tenuti al mantenimento verso l'altro coniuge, se questi non ha mezzi sufficienti. Di conseguenza non e' razionale, nella fattispecie considerata, che il figlio abbia il diritto e possa provare la propria inabilita' al lavoro e la vivenza a carico del genitore e che invece lo stesso diritto sia negato alla figlia maritata la quale non puo' utilmente fornire la prova. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversiblita' delle pensioni dell'assegno obbligatorio per la invalidita' e la vecchiaia) nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.
La presenza di mancanza dello stato di bisogno nei confronti delle figlie maritate ai fini dell'attribuzione alle stesse della pensione di riversibilita' di cui all'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, denuncia un vizio perche' dalla esistenza del matrimonio e quindi del rapporto coniugale, in base alla legislazione vigente, non puo' dedursi alcuna differenza nella posizione giuridica attiva della moglie e del marito essendo rispettivamente la moglie ed il marito tenuti al mantenimento verso l'altro coniuge, se questi non ha mezzi sufficienti. Di conseguenza non e' razionale, nella fattispecie considerata, che il figlio abbia il diritto e possa provare la propria inabilita' al lavoro e la vivenza a carico del genitore e che invece lo stesso diritto sia negato alla figlia maritata la quale non puo' utilmente fornire la prova. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, secondo comma, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di riversiblita' delle pensioni dell'assegno obbligatorio per la invalidita' e la vecchiaia) nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di riversibilita' le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte