Sentenza 165/1975 (ECLI:IT:COST:1975:165)
Massima numero 7925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 165/75. PROCESSO PENALE - RELAZIONI TRA IL GIUDICATO PENALE E L'AZIONE CIVILE - COD. PROC. PEN., ART. 25 - LIMITI ALLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE CIVILE - ESTENSIONE ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE, PERCHE' NON LEGITTIMATI A COSTITUIRSI IN ESSO PARTE CIVILE O, COMUNQUE, DI FATTO, NON POSTI IN GRADO DI PARTECIPARVI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 165/75. PROCESSO PENALE - RELAZIONI TRA IL GIUDICATO PENALE E L'AZIONE CIVILE - COD. PROC. PEN., ART. 25 - LIMITI ALLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE CIVILE - ESTENSIONE ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE, PERCHE' NON LEGITTIMATI A COSTITUIRSI IN ESSO PARTE CIVILE O, COMUNQUE, DI FATTO, NON POSTI IN GRADO DI PARTECIPARVI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - l'art. 25 del codice di procedura penale nella parte in cui, per il caso di assoluzione dell'imputato con una delle formule assolutorie dalla norma stessa indicate, fa divieto di proporre (proseguire o riproporre) l'azione civile davanti al giudice civile (od amministrativo), anche ai soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi. La violazione del diritto di difesa e della connessa esigenza di un effettivo e reale contraddittorio non e' infatti giustificabile sulla base di presunte ragioni di economia processuale o della esigenza di evitare contraddizioni fra giudicati. Cfr.: Sentt. nn. 55 del 1971 e 99 del 1973.
E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - l'art. 25 del codice di procedura penale nella parte in cui, per il caso di assoluzione dell'imputato con una delle formule assolutorie dalla norma stessa indicate, fa divieto di proporre (proseguire o riproporre) l'azione civile davanti al giudice civile (od amministrativo), anche ai soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perche' non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto, non posti in grado di parteciparvi. La violazione del diritto di difesa e della connessa esigenza di un effettivo e reale contraddittorio non e' infatti giustificabile sulla base di presunte ragioni di economia processuale o della esigenza di evitare contraddizioni fra giudicati. Cfr.: Sentt. nn. 55 del 1971 e 99 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte