Sentenza 166/1975 (ECLI:IT:COST:1975:166)
Massima numero 7926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
17/06/1975; Decisione del
17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7927
Titolo
SENT. 166/75 A. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ORDINANZA CHE NE RESPINGE LA COSTITUZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 99, 100 E 190 - NON CONSENTONO, NEL LORO COMBINATO CONTESTO, L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO ED AL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE CIVILE - IMPREGIUDICATEZZA DELL'ESERCIZIO DELLA SUA AZIONE IN SEDE CIVILE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 166/75 A. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ORDINANZA CHE NE RESPINGE LA COSTITUZIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 99, 100 E 190 - NON CONSENTONO, NEL LORO COMBINATO CONTESTO, L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO ED AL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE CIVILE - IMPREGIUDICATEZZA DELL'ESERCIZIO DELLA SUA AZIONE IN SEDE CIVILE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 99, 100 e 190 del cod. proc. pen. - per la parte in cui non consentono, nel loro combinato contesto, la impugnazione dell'ordinanza che respinge la richiesta di costituzione di parte civile - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; giacche', nel sistema, la normativa denunziata non crea posizioni di disparita', ma anzi di coerente equilibrio tra offeso del reato, da una parte e, dall'altra, imputato e P.M. Postoche' quest'ultimi neppure possono impugnare l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile (cui si siano apposti ex artt. 97 e 98 del codice di procedura penale).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 99, 100 e 190 del cod. proc. pen. - per la parte in cui non consentono, nel loro combinato contesto, la impugnazione dell'ordinanza che respinge la richiesta di costituzione di parte civile - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; giacche', nel sistema, la normativa denunziata non crea posizioni di disparita', ma anzi di coerente equilibrio tra offeso del reato, da una parte e, dall'altra, imputato e P.M. Postoche' quest'ultimi neppure possono impugnare l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile (cui si siano apposti ex artt. 97 e 98 del codice di procedura penale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte