Sentenza 166/1975 (ECLI:IT:COST:1975:166)
Massima numero 7927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7926


Titolo
SENT. 166/75 B. PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ORDINANZA CHE NE RESPINGE LA COSTITUZIONE - C.P.P., ARTT. 99, 100 E 190 - NON CONSENTONO, NEL LORO COMBINATO CONTESTO, L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE CIVILE - IMPREGIUDICATEZZA DELL'ESERCIZIO DELLA SUA AZIONE IN SEDE CIVILE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' altresi' non fondata la questione di costituzionalita' della normativa sopra indicata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione: poiche', invece, per il danneggiato non ammesso a costituirsi parte civile nel processo penale, resta impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile. Dove, peraltro, non piu' operano, in suo danno, le preclusioni dell'art. 25 del codice di procedura penale, attesa la parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale di tale norma pronunziata con sentenza della Corte n. 165 del 1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte