Sentenza 178/2020 (ECLI:IT:COST:2020:178)
Massima numero 43043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  22/07/2020;  Decisione del  22/07/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43042  43044  43045


Titolo
Pesca - Norme della Regione Liguria - Specie ittiche non autoctone - Divieto di immissione nelle acque interne di esemplari fecondi - Conseguente possibilità di immissione degli esemplari sterili - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che, novellando il comma 1 dell'art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, vieta l'immissione nelle acque interne di specie ittiche non autoctone feconde, nonché l'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto senza alterarne la portata precettiva. La possibilità di immettere in natura esemplari appartenenti a specie ittiche alloctone, ancorché sterili, è materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente - in quanto questa categoria potrebbe ricomprendere anche individui capaci di causare danni all'ambiente al di là delle proprie capacità riproduttive - mentre le disposizioni in parola, lungi dal costituire un livello di tutela ambientale più elevato di quello prescritto dal legislatore statale, contrastano con gli specifici divieti previsti dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 e dall'art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017.

Lo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva relativa alla reintroduzione e al ripopolamento di specie animali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., finalizzata ad una tutela piena ed adeguata dell'ambiente, può porre limiti invalicabili di tutela, con la conseguenza che le Regioni devono adeguarsi alla normativa statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell'esercizio della loro potestà legislativa, livelli di tutela ambientale più elevati. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 74 del 2017, n. 288 del 2012, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 30 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  27/12/2018  n. 29  art. 35  co. 1

legge della Regione Liguria  27/12/2018  n. 29  art. 35  co. 2

legge della Regione Liguria  01/04/2014  n. 8  art. 16  co. 

legge della Regione Liguria  27/12/2019  n. 31  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 12    co. 3  

decreto legislativo  15/12/2017  n. 230  art. 6