Ordinanza 168/1975 (ECLI:IT:COST:1975:168)
Massima numero 7929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  17/06/1975;  Decisione del  17/06/1975
Deposito del 26/06/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 168/75. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI - COD. PEN., ART. 290, NELLA PARTE IN CUI COMPRENDE IL REATO DI VILIPENDIO ALLE FORZE ARMATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Ove una questione gia' dichiarata non fondata sia successivamente riproposta all'esame della Corte, questa ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza se non sono addotti motivi nuovi ne' sussistono ragioni che possano indurla a discostarsi dalla precedente pronunzia (nella specie e' stata dichiarata, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 3, primo comma, Cost., la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c.p., gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con l'ord. n. 180 del 1974).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte