Sentenza 169/1975 (ECLI:IT:COST:1975:169)
Massima numero 7930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  18/06/1975;  Decisione del  18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 169/75. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 408 - NON ESTENDE L'OBBLIGO DELLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AGLI EREDI DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO E DEL QUERELANTE - GIUSTIFICAZIONE - ESTRANEITA' DI TALI SOGGETTI AL PROCESSO PENALE (SALVO CHE SI SIANO COSTITUITI PARTE CIVILE) - PRECLUSIONI DERIVANTI DAL PROCESSO PENALE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO CIVILE - INSUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La citazione a giudizio prevista dall'art. 408 c.p.p. mira ad assicurare la partecipazione, al processo penale, di soggetti in grado di fornire un contributo all'accertamento della verita' dei fatti e alla formazione del convincimento del giudice (quali sono, appunto l'offeso dal reato, il querelante o il denunziante) e non anche di coloro che, per essere meri titolari di pretese civilistiche (e' questo il caso degli eredi della persona offesa o del querelante-denunziante), non possono non essere considerati estranei al processo penale, salvo che si siano costituiti parte civile. Tale sistema, che risponde pienamente alle esigenze di concentrazione e di speditezza del processo penale e al carattere di preminenza che la giurisdizione penale riveste a quella civile, non puo' dirsi in contrasto con i precetti sanciti nei primi due commi dell'art. 24 Cost. (i quali non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, purche' il suo esercizio sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze: sent. n. 255 del 1974), specie ora che, dopo le sent. nn. 55 del 1971, 99 del 1973 e 165 del 1975, al danneggiato che per qualsivoglia ragione non sia stato in grado di intervenire nel processo penale e' assicurata la possibilita' di far valere i propri diritti in un separato giudizio civile senza essere condizionato da preclusioni derivanti dallo svolgimento o dall'esito di quel processo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte