Sentenza 170/1975 (ECLI:IT:COST:1975:170)
Massima numero 7931
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
18/06/1975; Decisione del
18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7932
Titolo
SENT. 170/75 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELLA REGIONE - PERENTORIETA' DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 170/75 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - COSTITUZIONE TARDIVA DELLA REGIONE - PERENTORIETA' DEL TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Umbria, avvenuta tardivamente ben oltre i venti giorni dalla notifica del ricorso, perche', secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i termini per la costituzione in giudizio sono perentori anche per la parte resistente.
E' inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Umbria, avvenuta tardivamente ben oltre i venti giorni dalla notifica del ricorso, perche', secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i termini per la costituzione in giudizio sono perentori anche per la parte resistente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte