Sentenza 172/1975 (ECLI:IT:COST:1975:172)
Massima numero 7934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
18/06/1975; Decisione del
18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 172/75. PROCESSO PENALE - PARTI DIVERSE DALL'IMPUTATO - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ED AVVISI AI DIFENSORI - IPOTESI DI OMISSIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 123 E 304 - MANCATA PREVISIONE DELLA NULLITA' ASSOLUTA - DIVERSITA' DI RIMEDI RISPETTO A QUELLI CONCESSI ALL'IMPUTATO - DIVERSITA' DI SITUAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NE' IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 172/75. PROCESSO PENALE - PARTI DIVERSE DALL'IMPUTATO - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ED AVVISI AI DIFENSORI - IPOTESI DI OMISSIONE - COD. PROC. PEN., ARTT. 123 E 304 - MANCATA PREVISIONE DELLA NULLITA' ASSOLUTA - DIVERSITA' DI RIMEDI RISPETTO A QUELLI CONCESSI ALL'IMPUTATO - DIVERSITA' DI SITUAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NE' IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 123 e 304 cod. proc. pen., nei limiti in cui non comminano la nullita' assoluta per l'omissione degli avvisi previsti negli artt. 304 ter e quater ai difensori delle parti private diverse dall'imputato e della comunicazione giudiziaria alle medesime, non viola gli artt. 3 e 24 Cost.. L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o soggetti privati interessati, anche prima che essi assumano, nel processo, la qualifica di parte. Diverso e' solo il presidio per tali garanzie. La loro violazione, mentre importa la nullita' assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorche' riguarda l'imputato, non ha le medesime conseguenze allorche' riguarda le altre parti private o gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, dispongono degli strumenti idonei a far eliminare la nullita' relativa, nei tempi e nei modi prescritti. E cio' a prescindere dalla controversa facolta' del giudice, che abbia rilevato la nullita', di porvi riparo senza attendere l'eccezione della parte interessata. E' pertanto soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma, Cost.. La differenza di trattamento non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perche' non sono sullo stesso piano la collocazione e situazione processuale dell'imputato, che e' il protagonista del processo penale, e le altre parti e gli altri soggetti privati che hanno carattere e ruolo meramente secondario ed eventuale nel rapporto processuale penale.
Gli artt. 123 e 304 cod. proc. pen., nei limiti in cui non comminano la nullita' assoluta per l'omissione degli avvisi previsti negli artt. 304 ter e quater ai difensori delle parti private diverse dall'imputato e della comunicazione giudiziaria alle medesime, non viola gli artt. 3 e 24 Cost.. L'ordinamento del processo penale attribuisce le stesse garanzie difensive procedimentali all'imputato e alle altre parti private o soggetti privati interessati, anche prima che essi assumano, nel processo, la qualifica di parte. Diverso e' solo il presidio per tali garanzie. La loro violazione, mentre importa la nullita' assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio dell'atto viziato, allorche' riguarda l'imputato, non ha le medesime conseguenze allorche' riguarda le altre parti private o gli altri soggetti interessati. I quali, tuttavia, dispongono degli strumenti idonei a far eliminare la nullita' relativa, nei tempi e nei modi prescritti. E cio' a prescindere dalla controversa facolta' del giudice, che abbia rilevato la nullita', di porvi riparo senza attendere l'eccezione della parte interessata. E' pertanto soddisfatto il precetto dell'art. 24, secondo comma, Cost.. La differenza di trattamento non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perche' non sono sullo stesso piano la collocazione e situazione processuale dell'imputato, che e' il protagonista del processo penale, e le altre parti e gli altri soggetti privati che hanno carattere e ruolo meramente secondario ed eventuale nel rapporto processuale penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte