Sentenza 174/1975 (ECLI:IT:COST:1975:174)
Massima numero 7936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  18/06/1975;  Decisione del  18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7937  7938  7939


Titolo
SENT. 174/75 A. TRIBUNALI MILITARI - COMPOSIZIONE - R.D. 9 SETTEMBRE 1941, N. 1022, ART. 12 - DESIGNAZIONI NECESSARIE PERCHE' I TRIBUNALI POSSANO FUNZIONARE NELLA COMPOSIZIONE DI LEGGE - COSTITUISCE OBBLIGO, NON FACOLTA' DEL MINISTRO DELLA DIFESA.

Testo
A norma dell'ultimo comma dell'art. 12 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, il Ministro della difesa non ha una mera facolta', che egli possa a suo piacimento esercitare o non esercitare, ma un preciso obbligo di provvedere alle designazioni occorrenti, per mettere tutti i tribunali militari in condizione di funzionare nella composizione di legge (obbligo cui soltanto eccezionalmente, per effettive "particolari esigenze di servizio", e' dato derogare).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte