Sentenza 174/1975 (ECLI:IT:COST:1975:174)
Massima numero 7938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
18/06/1975; Decisione del
18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 174/75 C. TRIBUNALI MILITARI - COMPOSIZIONE - R.D. 9 SETTEMBRE 1941, N. 1022, ARTT. 12, ULTIMO COMMA, E 22 - IPOTESI IN CUI RICORRANO "PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO" CHE NON CONSENTANO AL MINISTRO DELLA DIFESA DI PROCEDERE ALLE DESIGNAZIONI - IMPOSSIBILITA' DI FORMARE IL COLLEGIO GIUDICANTE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE MILITARE PIU' VICINO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - NON VIOLA L'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 174/75 C. TRIBUNALI MILITARI - COMPOSIZIONE - R.D. 9 SETTEMBRE 1941, N. 1022, ARTT. 12, ULTIMO COMMA, E 22 - IPOTESI IN CUI RICORRANO "PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO" CHE NON CONSENTANO AL MINISTRO DELLA DIFESA DI PROCEDERE ALLE DESIGNAZIONI - IMPOSSIBILITA' DI FORMARE IL COLLEGIO GIUDICANTE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE MILITARE PIU' VICINO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - NON VIOLA L'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel sistema previsto dal r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, la competenza del tribunale piu' vicino a quello che sarebbe stato competente "ratione loci" e' determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed astratta, quasi come una competenza subordinata bensi', rispetto alla prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli appartengono. Di guisa che nessuna scelta discrezionale sussiste in proposito. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace) sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Nel sistema previsto dal r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, la competenza del tribunale piu' vicino a quello che sarebbe stato competente "ratione loci" e' determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed astratta, quasi come una competenza subordinata bensi', rispetto alla prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli appartengono. Di guisa che nessuna scelta discrezionale sussiste in proposito. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace) sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte