Sentenza 178/2020 (ECLI:IT:COST:2020:178)
Massima numero 43044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
22/07/2020; Decisione del
22/07/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio - Esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria - Integrazione del calendario, mediante due giornate settimanali nel periodo fra il 1° ottobre e il 30 novembre - Modifica introdotta mediante legge-provvedimento, anziché atto amministrativo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio - Esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria - Integrazione del calendario, mediante due giornate settimanali nel periodo fra il 1° ottobre e il 30 novembre - Modifica introdotta mediante legge-provvedimento, anziché atto amministrativo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che prevede, in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, salva la facoltà della Giunta regionale, sentito l'ISPRA, di modificare tale integrazione. L'impiego della legge-provvedimento nell'adozione del calendario venatorio è illegittimo, poiché l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 prescrive l'adozione del calendario venatorio con atto amministrativo e tale previsione costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Infatti, la modalità tecnica del provvedimento è necessaria per la protezione della fauna, perché l'attività amministrativa non si esaurisce in un unico atto, dovendo essere riesercitata nel caso di esigenze sopravvenute, che richiedono una celerità di decisione non compatibile con le forme e i tempi del procedimento legislativo. Questa scelta risponde, altresì, all'esigenza di garantire un'adeguata istruttoria, anche tramite il parere obbligatorio dell'ISPRA, che, attraverso la rilevazione delle situazioni ambientali locali, consenta alla Regione di adeguare il calendario alla specificità del contesto. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2019, n. 209 del 2014, n. 193 del 2013, n. 90 del 2013 e n. 20 del 2012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che prevede, in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, salva la facoltà della Giunta regionale, sentito l'ISPRA, di modificare tale integrazione. L'impiego della legge-provvedimento nell'adozione del calendario venatorio è illegittimo, poiché l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 prescrive l'adozione del calendario venatorio con atto amministrativo e tale previsione costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Infatti, la modalità tecnica del provvedimento è necessaria per la protezione della fauna, perché l'attività amministrativa non si esaurisce in un unico atto, dovendo essere riesercitata nel caso di esigenze sopravvenute, che richiedono una celerità di decisione non compatibile con le forme e i tempi del procedimento legislativo. Questa scelta risponde, altresì, all'esigenza di garantire un'adeguata istruttoria, anche tramite il parere obbligatorio dell'ISPRA, che, attraverso la rilevazione delle situazioni ambientali locali, consenta alla Regione di adeguare il calendario alla specificità del contesto. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2019, n. 209 del 2014, n. 193 del 2013, n. 90 del 2013 e n. 20 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
27/12/2018
n. 29
art. 36
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 4