Sentenza 176/1975 (ECLI:IT:COST:1975:176)
Massima numero 7941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
18/06/1975; Decisione del
18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7942
Titolo
SENT. 176/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - STRUTTURA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE - ONERE DELLE CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE CHE FANNO CAPO AD ENTI PUBBLICI - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI REGOLARLO ANCHE IN DEROGA AI CRITERI GENERALMENTE SEGUITI - LIMITE - SALVEZZA DEI DIRITTI GARANTITI AI PRESTATORI D'OPERA IN TEMA DI RETRIBUZIONE (COSTITUZIONE, ART. 36). PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - R.D.L. 1 MAGGIO 1930, N. 680, ART. 18, E LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1035, ART. 11 - SANITARI ISCRITTI ALLA "CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI" PER UNA DATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE CONTINUATIVO - SERVIZI PRESTATI SIMULTANEAMENTE PRESSO UN ISTITUTO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ESONERATO DALL'ISCRIZIONE DEL SANITARIO ALLA CASSA - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO RELATIVO A TALI SERVIZI - CONTRASTO CON L'ART. 36, COMMA PRIMO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 176/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - STRUTTURA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE - ONERE DELLE CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE CHE FANNO CAPO AD ENTI PUBBLICI - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI REGOLARLO ANCHE IN DEROGA AI CRITERI GENERALMENTE SEGUITI - LIMITE - SALVEZZA DEI DIRITTI GARANTITI AI PRESTATORI D'OPERA IN TEMA DI RETRIBUZIONE (COSTITUZIONE, ART. 36). PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - R.D.L. 1 MAGGIO 1930, N. 680, ART. 18, E LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1035, ART. 11 - SANITARI ISCRITTI ALLA "CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI" PER UNA DATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE CONTINUATIVO - SERVIZI PRESTATI SIMULTANEAMENTE PRESSO UN ISTITUTO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ESONERATO DALL'ISCRIZIONE DEL SANITARIO ALLA CASSA - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO RELATIVO A TALI SERVIZI - CONTRASTO CON L'ART. 36, COMMA PRIMO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Se ben puo' rientrare nei compiti del legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere delle contribuzioni assicurative facenti capo ad enti pubblici, tuttavia cio' egli puo' farlo solo nei limiti in cui restino salvi i diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume. Sono percio' costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., gli artt. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui escludono, per il sanitario gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un istituto di assistenza e beneficenza, che e' esonerato dall'iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. Tali disposizioni ledono infatti il diritto del sanitario ad ottenere una prestazione proporzionata alla quantita' ed alla qualita' del suo lavoro, comportando un'ingiustificata limitazione di quella parte di retribuzione nella quale si sostanzia il trattamento di quiescenza (retribuzione differita), rispetto all'ammontare che gli sarebbe dovuto se fossero versati i contributi connessi col lavoro prestato. Ne' vale obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939 offre la possibilita' al sanitario di potersi iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, giacche' anche per questa via si avrebbe una non ragionevole riduzione del trattamento economico del prestatore d'opera, che non puo' essergli imposta.
Se ben puo' rientrare nei compiti del legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere delle contribuzioni assicurative facenti capo ad enti pubblici, tuttavia cio' egli puo' farlo solo nei limiti in cui restino salvi i diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume. Sono percio' costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., gli artt. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui escludono, per il sanitario gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un istituto di assistenza e beneficenza, che e' esonerato dall'iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. Tali disposizioni ledono infatti il diritto del sanitario ad ottenere una prestazione proporzionata alla quantita' ed alla qualita' del suo lavoro, comportando un'ingiustificata limitazione di quella parte di retribuzione nella quale si sostanzia il trattamento di quiescenza (retribuzione differita), rispetto all'ammontare che gli sarebbe dovuto se fossero versati i contributi connessi col lavoro prestato. Ne' vale obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939 offre la possibilita' al sanitario di potersi iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, giacche' anche per questa via si avrebbe una non ragionevole riduzione del trattamento economico del prestatore d'opera, che non puo' essergli imposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte