Sentenza 177/1975 (ECLI:IT:COST:1975:177)
Massima numero 7943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
18/06/1975; Decisione del
18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 177/75. LAVORO - DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - OPERAI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CUI NON SIA GARANTITA LA STABILITA' D'IMPIEGO - LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, ART. 32, LETT. B - LI ESCLUDE DALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 177/75. LAVORO - DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - OPERAI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CUI NON SIA GARANTITA LA STABILITA' D'IMPIEGO - LEGGE 29 APRILE 1949, N. 264, ART. 32, LETT. B - LI ESCLUDE DALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui non ha esteso agli operai delle pubbliche amministrazioni, privi della stabilita' di impiego, l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria, mentre lo ha espressamente previsto per gli impiegati, contrasta con l'art. 3 Cost.. Invero, poiche' l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria copre il rischio della mancanza di lavoro, e senza lavoro possono venire a trovarsi tutti i dipendenti, anche di enti pubblici, quando non abbiano stabilita' d'impiego, a prescindere dalla loro condizione di "impiegati" o di "operai", e' evidente che la denunciata disparita' di trattamento contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza, creando un'illegittima situazione deteriore per gli operai rispetto agli impiegati, a parita' di condizione di bisogno.
L'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui non ha esteso agli operai delle pubbliche amministrazioni, privi della stabilita' di impiego, l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria, mentre lo ha espressamente previsto per gli impiegati, contrasta con l'art. 3 Cost.. Invero, poiche' l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria copre il rischio della mancanza di lavoro, e senza lavoro possono venire a trovarsi tutti i dipendenti, anche di enti pubblici, quando non abbiano stabilita' d'impiego, a prescindere dalla loro condizione di "impiegati" o di "operai", e' evidente che la denunciata disparita' di trattamento contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza, creando un'illegittima situazione deteriore per gli operai rispetto agli impiegati, a parita' di condizione di bisogno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte