Sentenza 178/1975 (ECLI:IT:COST:1975:178)
Massima numero 7944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
18/06/1975; Decisione del
18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7945
Titolo
SENT. 178/75 A. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 18, SECONDO COMMA - LICENZIAMENTO DICHIARATO INVALIDO OD INEFFICACE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 178/75 A. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 18, SECONDO COMMA - LICENZIAMENTO DICHIARATO INVALIDO OD INEFFICACE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ." non contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza della Corte la garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto sostanziale. Sicche' in presenza di una disposizione come quella impugnata, che ricollega automaticamente alla condotta illecita il risarcimento dei danni in una misura minima predeterminata, non puo' aversi violazione del diritto di difesa, ma, in ipotesi ingiusto ed irrazionale privilegio a favore di una parte.
L'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ." non contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza della Corte la garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto sostanziale. Sicche' in presenza di una disposizione come quella impugnata, che ricollega automaticamente alla condotta illecita il risarcimento dei danni in una misura minima predeterminata, non puo' aversi violazione del diritto di difesa, ma, in ipotesi ingiusto ed irrazionale privilegio a favore di una parte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte