Sentenza 178/1975 (ECLI:IT:COST:1975:178)
Massima numero 7945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  18/06/1975;  Decisione del  18/06/1975
Deposito del 03/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7944


Titolo
SENT. 178/75 B. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 18, SECONDO COMMA - LICENZIAMENTO DICHIARATO INVALIDO OD INEFFICACE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN MISURA NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA' DI RETRIBUZIONE - FONDAMENTO IN UNA PRESUNZIONE LEGALE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DISCREZIONALITA' POLITICA DA PARTE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilita' di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c." non contrasta con l'art. 3 Cost.. La norma impugnata, infatti, innovando al regime stabilito dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevede che dalla sentenza di reintegra nel posto di lavoro consegua, in caso di mancata ottemperanza del datore di lavoro, l'obbligo di corrispondere al lavoratore anche le retribuzioni dovutegli in virtu' del rapporto di lavoro, dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione. Per il periodo antecedente alla sentenza, la riconosciuta invalidita' del licenziamento comporta invece una disciplina particolare: da un lato il rapporto non puo' ritenersi estinto, sicche' ai fini della anzianita' va configurato come mai interotto; dall'altro il legislatore ha previsto la sanzione del risarcimento danni, con la predeterminazione di un minimo. La predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido od inefficace, costituisce una presunzione legale che, per essere configurata in una misura realistica, in rapporto alle ipotesi piu' frequenti e alla durata media dei procedimenti pretorili, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalita' politica da parte del legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte