Regioni (competenza concorrente) - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Gratuità delle funzioni degli amministratori degli enti locali (in particolare: dei consiglieri metropolitani) - Natura - Principio fondamentale della materia - Applicabilità anche ai soggetti ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che istituisce un'indennità per i consiglieri metropolitani). (Classif. 217005).
Le norme statali che stabiliscono la gratuità delle funzioni rimesse agli amministratori degli enti locali costituiscono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. Per loro tramite, infatti, il legislatore ha compiuto una scelta di fondo che vincola le regioni, anche ad autonomia speciale, nell’esercizio della propria competenza legislativa concorrente; ciò in modo, peraltro, coerente con la contemporanea previsione dell’elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40131; S. 23/2014 - mass. 37640; S. 151/2012 - mass. 36408).
I vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica; la finanza delle Regioni a statuto speciale è, infatti, parte della finanza pubblica allargata. (Precedenti: S. 141/2024 - mass. 46229; S. 231/2017 - mass. 41851; S. n. 80 del 2017 - mass. 41271; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 54/2014 - mass. 37786; S. 229/2011 - mass. 35775; S. 169/2007 - mass. 31307; S. 82/2007 - mass. 31102; S. 417/2005 - mass. 29946; S. 353/2004 - mass. 28862; S. 36/2004 - mass. 28277).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 che istituisce un’indennità in favore dei consiglieri metropolitani, equiparandola, rispettivamente, a quella prevista per i consiglieri del comune capoluogo della città metropolitana ovvero ai componenti della giunta del comune capoluogo, qualora i consiglieri metropolitani non siano o siano investiti da deleghe da parte del sindaco. La disposizione impugnata dal Governo si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica della gratuità per le cariche di consigliere metropolitano, oltreché di sindaco metropolitano e di vicesindaco, legato all’esigenza di ottenere risparmi di spesa dal funzionamento degli enti locali).