Sentenza 183/1975 (ECLI:IT:COST:1975:183)
Massima numero 7950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7951
Titolo
SENT. 183/75 A. AGRICOLTURA - LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 592, ART. 2 TERDECIS, PRIMO COMMA (CONVERSIONE DEL D.L. 5 LUGLIO 1971, N. 432) - PROPRIETARIO ESPROPRIATO CON DECRETO DELEGATO DICHIARATO ILLEGITTIMO DALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOMMA DOVUTAGLI - PAGAMENTO IN TITOLI E NON IN DENARO - DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE DA QUELLA DEL CITTADINO LESO DA UN ATTO ILLEGITTIMO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTAMENTO LOGICAMENTE DIFFERENZIATO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 183/75 A. AGRICOLTURA - LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 592, ART. 2 TERDECIS, PRIMO COMMA (CONVERSIONE DEL D.L. 5 LUGLIO 1971, N. 432) - PROPRIETARIO ESPROPRIATO CON DECRETO DELEGATO DICHIARATO ILLEGITTIMO DALLA CORTE COSTITUZIONALE - SOMMA DOVUTAGLI - PAGAMENTO IN TITOLI E NON IN DENARO - DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE DA QUELLA DEL CITTADINO LESO DA UN ATTO ILLEGITTIMO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTAMENTO LOGICAMENTE DIFFERENZIATO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha disposto che venga pagato mediante il rilascio di titoli del prestito della riforma fondiaria redimibile 5% (e non in denaro) la somma che al proprietario espropriato per riforma fondiaria e' dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimita' del decreto delegato di esproprio. Ed invero, la situazione giuridica che si verifica a seguito della dichiarazione di illegittimita' del decreto legislativo di esproprio non puo' essere considerata equivalente a quella derivante dalla dichiarazione di illegittimita' di un atto amministrativo, sia per la diversa natura giuridica dei due atti, sia per il diverso fondamento della reintegrazione patrimoniale che consegue alle due specie di atti illegittimi: ne deriva che dal loro differenziato trattamento non puo' indursi alcuna violazione del principio di eguaglianza.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 terdecies, primo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che ha disposto che venga pagato mediante il rilascio di titoli del prestito della riforma fondiaria redimibile 5% (e non in denaro) la somma che al proprietario espropriato per riforma fondiaria e' dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimita' del decreto delegato di esproprio. Ed invero, la situazione giuridica che si verifica a seguito della dichiarazione di illegittimita' del decreto legislativo di esproprio non puo' essere considerata equivalente a quella derivante dalla dichiarazione di illegittimita' di un atto amministrativo, sia per la diversa natura giuridica dei due atti, sia per il diverso fondamento della reintegrazione patrimoniale che consegue alle due specie di atti illegittimi: ne deriva che dal loro differenziato trattamento non puo' indursi alcuna violazione del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte