Sentenza 184/1975 (ECLI:IT:COST:1975:184)
Massima numero 7952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 184/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 59, PRIMO COMMA, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 47, PRIMO COMMA - VEDOVA PASSATA AD ALTRE NOZZE - PERDITA DELLA PENSIONE (ANCHE SE IL MARITO NON FRUISCE DI REDDITO ASSOGGETTABILE ALLA IMPOSTA COMPLEMENTARE) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL VEDOVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 184/75. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 59, PRIMO COMMA, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 47, PRIMO COMMA - VEDOVA PASSATA AD ALTRE NOZZE - PERDITA DELLA PENSIONE (ANCHE SE IL MARITO NON FRUISCE DI REDDITO ASSOGGETTABILE ALLA IMPOSTA COMPLEMENTARE) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL VEDOVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perda la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in considerazione in se', ma solo in quanto influiscono sulle di lui condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma dell'art. 62, legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito assoggettabile all'imposta complementare. La disciplina differenziata prevista, per la vedova - che, in base agli artt. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, perde il diritto a pensione per il solo fatto del matrimonio, a prescindere dall'accertamento delle condizioni economiche del marito - non e' giustificata da una diversita' obiettiva delle situazioni dei due coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle nuove nozze per cio' che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, e' tenuto, nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale (sent. n. 133 del 1970).
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perda la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in considerazione in se', ma solo in quanto influiscono sulle di lui condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma dell'art. 62, legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito assoggettabile all'imposta complementare. La disciplina differenziata prevista, per la vedova - che, in base agli artt. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, perde il diritto a pensione per il solo fatto del matrimonio, a prescindere dall'accertamento delle condizioni economiche del marito - non e' giustificata da una diversita' obiettiva delle situazioni dei due coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle nuove nozze per cio' che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, e' tenuto, nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale (sent. n. 133 del 1970).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte