Sentenza 185/1975 (ECLI:IT:COST:1975:185)
Massima numero 7953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7954
Titolo
SENT. 185/75 A. TRIBUTI IN GENERE - CONDONO DI SANZIONI NON PENALI - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, ART. 6 - TRIBUTI, DIRITTI, MAGGIORAZIONI ED INTERESSI DI MORA CORRISPOSTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE - NON RIPETIBILITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 185/75 A. TRIBUTI IN GENERE - CONDONO DI SANZIONI NON PENALI - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, ART. 6 - TRIBUTI, DIRITTI, MAGGIORAZIONI ED INTERESSI DI MORA CORRISPOSTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE - NON RIPETIBILITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la irripetibilita' dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per poter beneficiare del condono dalla legge stessa concesso - tiene conto della situazione in atto alla quale si lega la concessione del beneficio, diretto a risolvere il rapporto dare-avere tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria in forza dell'accertamento da questa effettuato. Il condono opera, in sostanza, dal momento in cui il contribuente lo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge, tra cui il pagamento tempestivo dei tributi accertati come evasi; verrebbero, invero, frustrate le finalita' perseguite con esso dallo Stato se dovesse trovare applicazione solo dopo l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti che stanno alla base del tributo. L'irripetibilita' di quanto versato per fruire del beneficio non assume quindi figura e carattere di imposizione fiscale autonoma, per cui non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. sull'assunto che attraverso l'assolutezza del divieto della ripetibilita' verrebbe ad essere imposta una prestazione patrimoniale non giustificata e non giustificabile, qualora venissero a mancare i presupposti atti a legittimare all'origine la pretesa del tributo accertato.
L'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la irripetibilita' dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per poter beneficiare del condono dalla legge stessa concesso - tiene conto della situazione in atto alla quale si lega la concessione del beneficio, diretto a risolvere il rapporto dare-avere tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria in forza dell'accertamento da questa effettuato. Il condono opera, in sostanza, dal momento in cui il contribuente lo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge, tra cui il pagamento tempestivo dei tributi accertati come evasi; verrebbero, invero, frustrate le finalita' perseguite con esso dallo Stato se dovesse trovare applicazione solo dopo l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti che stanno alla base del tributo. L'irripetibilita' di quanto versato per fruire del beneficio non assume quindi figura e carattere di imposizione fiscale autonoma, per cui non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. sull'assunto che attraverso l'assolutezza del divieto della ripetibilita' verrebbe ad essere imposta una prestazione patrimoniale non giustificata e non giustificabile, qualora venissero a mancare i presupposti atti a legittimare all'origine la pretesa del tributo accertato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte