Sentenza 185/1975 (ECLI:IT:COST:1975:185)
Massima numero 7954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7953
Titolo
SENT. 185/75 B. TRIBUTI IN GENERE - CONDONO DI SANZIONI NON PENALI - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, ART. 6 - TRIBUTI, DIRITTI, MAGGIORAZIONI ED INTERESSI DI MORA CORRISPOSTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE - NON REPETIBILITA' - OPERATIVITA' AL DI FUORI DEL MECCANISMO GIURIDICO SU CUI POGGIA L'ACCERTAMENTO E L'IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 185/75 B. TRIBUTI IN GENERE - CONDONO DI SANZIONI NON PENALI - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, ART. 6 - TRIBUTI, DIRITTI, MAGGIORAZIONI ED INTERESSI DI MORA CORRISPOSTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE - NON REPETIBILITA' - OPERATIVITA' AL DI FUORI DEL MECCANISMO GIURIDICO SU CUI POGGIA L'ACCERTAMENTO E L'IMPOSIZIONE DEL TRIBUTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il condono delle sanzioni non penali in materia tributaria per le finalita' che persegue pone l'interessato di fronte ad una alternativa: o soggiacere alla pretesa della P.A., onde definire la pendenza tributaria attraverso la richiesta del beneficio, o esperire i rimedi giuridici che la legge prevede per contrastare la pretesa stessa. Presupposto dell'applicazione del provvedimento di clemenza e' quindi l'accettazione volontaria, e non obbligatoria, delle condizioni che la legge di condono impone al debitore tributario; una volta intervenuta tale accettazione la pretesa contributiva della P.A., consacrata nell'atto originario di imposizione, trova una sua concreta e valida legittimazione. Il divieto della repetibilita' si pone di conseguenza al di fuori del meccanismo giuridico su cui poggia l'accertamento e l'imposizione del tributo, in quanto la richiesta del condono impedisce ogni accertamento in via amministrativa o in via giudiziaria sulla eventuale illegittima imposizione del tributo. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la non repetibilita' dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per beneficiare delle disposizioni della legge stessa - sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. (principio della c.d. capacita' contributiva), sull'assunto che attraverso l'istituto dell'irripetibilita' sarebbe alterato il rapporto tra l'entita' del tributo e la capacita' contributiva del soggetto al quale viene imposto.
Il condono delle sanzioni non penali in materia tributaria per le finalita' che persegue pone l'interessato di fronte ad una alternativa: o soggiacere alla pretesa della P.A., onde definire la pendenza tributaria attraverso la richiesta del beneficio, o esperire i rimedi giuridici che la legge prevede per contrastare la pretesa stessa. Presupposto dell'applicazione del provvedimento di clemenza e' quindi l'accettazione volontaria, e non obbligatoria, delle condizioni che la legge di condono impone al debitore tributario; una volta intervenuta tale accettazione la pretesa contributiva della P.A., consacrata nell'atto originario di imposizione, trova una sua concreta e valida legittimazione. Il divieto della repetibilita' si pone di conseguenza al di fuori del meccanismo giuridico su cui poggia l'accertamento e l'imposizione del tributo, in quanto la richiesta del condono impedisce ogni accertamento in via amministrativa o in via giudiziaria sulla eventuale illegittima imposizione del tributo. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la non repetibilita' dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per beneficiare delle disposizioni della legge stessa - sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. (principio della c.d. capacita' contributiva), sull'assunto che attraverso l'istituto dell'irripetibilita' sarebbe alterato il rapporto tra l'entita' del tributo e la capacita' contributiva del soggetto al quale viene imposto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte