Sentenza 187/1975 (ECLI:IT:COST:1975:187)
Massima numero 7958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7959  7960  7961


Titolo
SENT. 187/75 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ARTT. 3, PRIMO COMMA, LETT. H, E 5, SECONDO COMMA, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 238, ART. 2 - ENTI SOSTITUTIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - CONTRIBUZIONE A LORO CARICO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE GESTITO DALL'I.N.P.S. - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - IDENTITA' DI FINI PREVIDENZIALI TRA GLI ENTI E L'I.N.P.S. - NON E' VIOLATO L'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. ASSISTENZA E PREVIDENZA - COSTITUZIONE, ART. 38 - INTERPRETAZIONE - ENTI INTEGRATI DALLO STATO - NOZIONE DI INTEGRAZIONE.

Testo
Il problema di costituzionalita' con riferimento all'art. 38 Cost. delle norme che, fino al 1976, dispongono una contribuzione a favore del Fondo sociale e a carico di enti sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 3, primo comma, lett. h), e 5, secondo e terzo comma, della legge n. 903 del 1965 e art. 2 della legge n. 238 del 1968), si puntualizza sulla possibilita' di fornire una giustificazione razionale alle contribuzioni che tali enti sono chiamati ad apportare al bilancio dell'INPS per incrementare il fondo sociale. Tale giustificazione va rinvenuta nella identita' di fini previdenziali che l'INPS e gli enti sostitutivi perseguono ciascuno per i propri iscritti, identita' in cui va ricercata la ragione che legittima l'onere imposto, in un sistema che, distaccandosi da una concezione puramente contributiva della previdenza, si manifesta sempre piu' sensibile a motivi di solidarieta' sociale. Ne' ha valore in contrario l'argomento, prevalentemente nominalistico, che i suddetti enti sostitutivi, dovendo rientrare fra gli istituti "integrati" dallo Stato, cui l'art. 38 Cost. fa riferimento, non potrebbero essere trasformati in enti "integratori" dell'INPS, giacche' il concetto di integrazione non e' puramente economico e una rigida contrapposizione fra istituti "integrati" e "integratori" e' sicuramente estranea al precetto costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte